Sentenza 250/2010 (ECLI:IT:COST:2010:250)
Massima numero 34827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
05/07/2010; Decisione del
05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Eccezione di inammissibilità della questione per il carattere meramente eventuale della dedotta lesione dell'art. 2 Cost. - Reiezione.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Eccezione di inammissibilità della questione per il carattere meramente eventuale della dedotta lesione dell'art. 2 Cost. - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 2 Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale e basata sulla considerazione che l'imputato nel giudizio a quo non versa in condizioni di indigenza. L'eccezione sovrappone, infatti, i piani della rilevanza e della non manifesta infondatezza. L'idoneità a colpire persone che versano in stato di estrema indigenza è evocata dal rimettente come tratto generale caratteristico della norma incriminatrice, atto a porla in asserito contrasto con il citato parametro costituzionale: il che non comporta, tuttavia, che, ai fini dell'ammissibilità della questione, esso debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta che dà adito all'incidente di costituzionalità, rimanendo la questione comunque rilevante in considerazione della ritenuta incidenza dell'ablazione della norma impugnata sugli esiti del processo principale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 2 Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale e basata sulla considerazione che l'imputato nel giudizio a quo non versa in condizioni di indigenza. L'eccezione sovrappone, infatti, i piani della rilevanza e della non manifesta infondatezza. L'idoneità a colpire persone che versano in stato di estrema indigenza è evocata dal rimettente come tratto generale caratteristico della norma incriminatrice, atto a porla in asserito contrasto con il citato parametro costituzionale: il che non comporta, tuttavia, che, ai fini dell'ammissibilità della questione, esso debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta che dà adito all'incidente di costituzionalità, rimanendo la questione comunque rilevante in considerazione della ritenuta incidenza dell'ablazione della norma impugnata sugli esiti del processo principale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte