Sentenza 250/2010 (ECLI:IT:COST:2010:250)
Massima numero 34829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
05/07/2010; Decisione del
05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, si porrebbe in contrasto con la direttiva n. 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, segnatamente nella parte in cui quest'ultima prefigura come modalità ordinaria di esecuzione delle decisioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, la fissazione di un termine per la partenza volontaria. Il termine di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla suddetta direttiva non è, infatti, ancora scaduto, risultando fissato al 24 dicembre 2010: circostanza che rende, allo stato, comunque non significativo, ai fini della configurabilità della lesione costituzionale denunciata, l'ipotizzato contrasto con la disciplina comunitaria. Peraltro, detto contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione del reato oggetto di scrutinio, quanto piuttosto - in ipotesi - dal mantenimento delle norme interne preesistenti che individuano nell'accompagnamento coattivo alla frontiera la modalità normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi (in particolare, art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998): norme diverse, dunque, da quella impugnata.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, si porrebbe in contrasto con la direttiva n. 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, segnatamente nella parte in cui quest'ultima prefigura come modalità ordinaria di esecuzione delle decisioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, la fissazione di un termine per la partenza volontaria. Il termine di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla suddetta direttiva non è, infatti, ancora scaduto, risultando fissato al 24 dicembre 2010: circostanza che rende, allo stato, comunque non significativo, ai fini della configurabilità della lesione costituzionale denunciata, l'ipotizzato contrasto con la disciplina comunitaria. Peraltro, detto contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione del reato oggetto di scrutinio, quanto piuttosto - in ipotesi - dal mantenimento delle norme interne preesistenti che individuano nell'accompagnamento coattivo alla frontiera la modalità normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi (in particolare, art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998): norme diverse, dunque, da quella impugnata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 16/12/2008
n. 115
art.