Sentenza 250/2010 (ECLI:IT:COST:2010:250)
Massima numero 34830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  05/07/2010;  Decisione del  05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34824  34825  34826  34827  34828  34829  34831  34832  34833  34834  34835  34836  34837  34838


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dei pubblici uffici - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la configurazione come reato della fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato perseguirebbe un obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) realizzabile negli stessi termini tramite l'istituto dell'espulsione amministrativa, col risultato di dare luogo ad un'inutile duplicazione di procedimenti aventi il medesimo scopo. Quanto alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza, è vero che le condotte integranti il reato in esame, costituendo nel contempo violazioni della disciplina sull'ingresso e il soggiorno dello straniero nello Stato, erano e restano sanzionate, in via amministrativa, con l'espulsione disposta dal prefetto (art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998): onde si riscontra una sovrapposizione, tendenzialmente completa, della disciplina penale a quella amministrativa. È altrettanto vero, tuttavia, che, alla luce della complessiva configurazione della norma censurata, il legislatore mostra di considerare l'applicazione della sanzione penale come un esito subordinato rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero ivi illegalmente presente. Lo attestano univocamente le seguenti circostanze: in deroga al generale disposto dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, lo straniero sottoposto a procedimento penale per il reato in questione può essere espulso in via amministrativa senza il nulla osta dell'autorità giudiziaria; una volta avuta notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello stesso d.lgs., il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere; nel caso di condanna, la pena dell'ammenda, espressamente sottratta all'oblazione, può essere sostituita dal giudice con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale assetto normativo, che trova la sua ratio nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio, non comporta ancora, tuttavia, che il procedimento penale per il reato in esame sia destinato, a priori, a rappresentare un mero duplicato del procedimento amministrativo di espulsione (di norma, per giunta, più celere): e ciò, a tacer d'altro, per la ragione che, come l'esperienza attesta, in un largo numero di casi non è possibile, per la pubblica amministrazione, dare corso all'esecuzione dei provvedimenti espulsivi. Per altro verso, è difficilmente contestabile che la pena dell'ammenda, applicabile nei casi di mancata esecuzione (o eseguibilità immediata) dell'espulsione, presenti una ridotta capacità dissuasiva, a fronte della condizione di insolvibilità in cui assai spesso (ma non indefettibilmente) versa il migrante irregolare e della difficoltà di convertire la pena rimasta ineseguita in lavoro sostitutivo o in obbligo di permanenza domiciliare, stante la problematica compatibilità di tali misure con la situazione personale del condannato, spesso privo di fissa dimora e che, comunque, non può risiedere legalmente in Italia. Simili valutazioni - al pari di quella più generale relativa al rapporto fra costi e benefici connessi all'introduzione della nuova figura criminosa - attengono, tuttavia, all'opportunità della scelta legislativa su un piano di politica criminale e giudiziaria: piano di per sé estraneo al sindacato di costituzionalità. Infine, é inconferente l'altro parametro invocato dal rimettente, ossia il principio di buon andamento dei pubblici uffici, riferibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale, all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non all'attività giurisdizionale in senso stretto.

In relazione al «diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio», v. le citate ordinanze n. 143/2006 e n. 142/2006.

Per l'affermazione che non spetta alla Corte «esprimere valutazioni sull'efficacia della risposta repressiva penale rispetto a comportamenti antigiuridici che si manifestino nell'ambito del fenomeno imponente dei flussi migratori dell'epoca presente, che pone gravi problemi di natura sociale, umanitaria e di sicurezza», v. la citata sentenza n. 236/2008.

Nel senso che il principio di buon andamento dei pubblici uffici è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non all'attività giurisdizionale in senso stretto, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 64/2009, n. 272/2008, ordinanze n. 408/2008 e n. 27/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte