Sentenza 250/2010 (ECLI:IT:COST:2010:250)
Massima numero 34831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  05/07/2010;  Decisione del  05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34824  34825  34826  34827  34828  34829  34830  34832  34833  34834  34835  34836  34837  34838


Titolo
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione, tra gli elementi costitutivi del reato, dell'assenza di un giustificato motivo - Denunciata irrazionale disparità di trattamento rispetto all'analoga fattispecie criminosa di cui all'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché asserita violazione del principio di colpevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede, tra gli elementi costitutivi del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l'assenza di un giustificato motivo. In particolare, il rimettente denuncia un'irrazionale disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che reprime più severamente una forma speciale di indebita permanenza dello straniero nello Stato, cioè quella conseguente all'inottemperanza all'ordine del questore di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale, impartito ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo. Nella suddetta fattispecie, invocata come tertium comparationis, figura la formula «senza giustificato motivo» che, secondo la giurisprudenza della Corte, se pure non può essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico - lettura che la renderebbe pleonastica, posto che le scriminanti opererebbero comunque, in quanto istituti di ordine generale - ha tuttavia riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa. L'inserimento nella formula descrittiva dell'illecito in esame della clausola «senza giustificato motivo» non è comunque indispensabile al fine di assicurare la conformità al principio di colpevolezza di ogni reato in materia di immigrazione, e particolarmente di quello oggetto dell'odierno scrutinio. Se è vero, infatti, che la portata di detta clausola va oltre il mero richiamo alle esimenti di carattere generale, è altrettanto certo, tuttavia, che la sua mancanza non impedisce che le esimenti generali trovino comunque applicazione: il che è sufficiente a garantire il rispetto del principio costituzionale invocato (diversamente opinando, la clausola stessa dovrebbe rinvenirsi in qualunque norma incriminatrice). Fuori discussione, così, è l'applicabilità anche al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato delle scriminanti comuni - e, in particolare, di quella dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) - come pure delle cause di esclusione della colpevolezza, ivi compresa l'ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 cod. pen., quale risultante a seguito della sentenza n. 364 del 1988). In relazione alla figura dell'illecito trattenimento rimane, altresì, operante il basilare principio ad impossibilia nemo tenetur, valevole per la generalità delle fattispecie omissive proprie. In rapporto ad esse, infatti, l'impossibilità (materiale o giuridica) di compimento dell'azione richiesta esclude la configurabilità del reato, prima ancora che sul piano della colpevolezza, già su quello della tipicità, trattandosi di un limite logico alla stessa configurabilità dell'omissione. Pertanto, un insieme di situazioni, rilevanti come «giustificato motivo» in rapporto al reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento, ben possono venire in considerazione per escludere la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998. Residua pur sempre una diversità di regime tra le due ipotesi di reato, connessa alla rilevata maggiore ampiezza delle situazioni riconducibili al paradigma del «giustificato motivo» rispetto alle cause generali di non punibilità. Tale diversità non determina, tuttavia, una violazione dell'art. 3 Cost.: e ciò alla luce sia della differente connotazione delle fattispecie poste a confronto che dell'esistenza di una differente disciplina. Rispetto alla contravvenzione in questione è, d'altra parte, rinvenibile un diverso strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, non operante in rapporto alla fattispecie evocata come tertium comparationis. Si tratta, in specie, dell'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000), reso applicabile dall'attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace: istituto la cui disciplina - nel suo riferimento alle condizioni dell'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato, dell'occasionalità della violazione, del ridotto grado di colpevolezza e del pregiudizio recato dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato - può valere a controbilanciare la mancata attribuzione di rilievo alle fattispecie di «giustificato motivo» che esulino dal novero delle cause generali di non punibilità.

In relazione alla formula «senza giustificato motivo» che compare nell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, e, più in generale, alla fattispecie di reato ivi prevista, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 22/2007, n. 5/2004, ordinanze n. 41/2009, n. 386/2006, n. 302/2004 e n. 80/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte