Sentenza 250/2010 (ECLI:IT:COST:2010:250)
Massima numero 34833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
05/07/2010; Decisione del
05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Titolo
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Divieto di concessione della sospensione condizionale della pena - Denunciata irrazionalità del trattamento sanzionatorio - Censura erroneamente riferita alla disposizione impugnata, anziché a norme distinte non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Divieto di concessione della sospensione condizionale della pena - Denunciata irrazionalità del trattamento sanzionatorio - Censura erroneamente riferita alla disposizione impugnata, anziché a norme distinte non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui vieta la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La preclusione della sospensione condizionale non scaturisce, infatti, dalla censurata disposizione, quanto piuttosto dalla nuova lettera s-bis) dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo così operante il disposto dell'art. 60 del medesimo d.lgs.: norme non sottoposte a scrutinio. In ogni caso, manca ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione (non affermandosi che, nel caso di specie, l'imputato potrebbe fruire della sospensione condizionale alla luce delle generali regole codicistiche), ed alla sua non manifesta infondatezza (essendo la lesione dell'art. 3 Cost. prospettata in modo puramente assiomatico).
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui vieta la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La preclusione della sospensione condizionale non scaturisce, infatti, dalla censurata disposizione, quanto piuttosto dalla nuova lettera s-bis) dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo così operante il disposto dell'art. 60 del medesimo d.lgs.: norme non sottoposte a scrutinio. In ogni caso, manca ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione (non affermandosi che, nel caso di specie, l'imputato potrebbe fruire della sospensione condizionale alla luce delle generali regole codicistiche), ed alla sua non manifesta infondatezza (essendo la lesione dell'art. 3 Cost. prospettata in modo puramente assiomatico).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte