Sentenza 250/2010 (ECLI:IT:COST:2010:250)
Massima numero 34834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
05/07/2010; Decisione del
05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Titolo
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice, allorché abbia notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento dell'autore del fatto - Eccezione di inammissibilità della questione in quanto rivolta a norma non rilevante nel giudizio a quo - Reiezione.
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice, allorché abbia notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento dell'autore del fatto - Eccezione di inammissibilità della questione in quanto rivolta a norma non rilevante nel giudizio a quo - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere allorché abbia notizia dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa dell'autore del fatto o del suo respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo d.lgs., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per essere la censura erroneamente rivolta a norma non rilevante nel giudizio principale. La tesi dell'Avvocatura dello Stato non è avvalorata dal fatto che il giudice a quo faccia riferimento alla circostanza che, nel caso di impossibilità di esecuzione dell'espulsione da parte dell'autorità amministrativa, lo straniero diviene destinatario dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, trovandosi così esposto, in caso di inottemperanza, alla più severa pena comminata dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere allorché abbia notizia dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa dell'autore del fatto o del suo respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo d.lgs., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per essere la censura erroneamente rivolta a norma non rilevante nel giudizio principale. La tesi dell'Avvocatura dello Stato non è avvalorata dal fatto che il giudice a quo faccia riferimento alla circostanza che, nel caso di impossibilità di esecuzione dell'espulsione da parte dell'autorità amministrativa, lo straniero diviene destinatario dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, trovandosi così esposto, in caso di inottemperanza, alla più severa pena comminata dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co. 5
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte