Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Indennità agli operatori del SSR impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Estensione ad operatori impegnati presso altre strutture e al personale della Società servizi ausiliari spa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica in relazione ai vincoli derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 231001).
Sono dichiarate inammissibili, perché formulate in modo generico senza considerare il complessivo quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dell’art. 13, commi 20, 21 e 57, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che estendono l’indennità prevista dall’art. 5, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020 agli operatori del SSR impegnati nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso l’Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, la Società servizi ausiliari spa, l’Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo. Il ricorrente evoca i parametri costituzionali ritenuti lesi in modo meramente assertivo ed omette la ricostruzione del complessivo quadro normativo di riferimento con particolare riferimento ai rapporti tra i vincoli derivanti dal piano di rientro – per cui le regioni ad essi sottoposte sono obbligate a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e, comunque, a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla loro piena attuazione – e le esigenze derivanti dalla situazione di emergenza da COVID-19.