Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice, allorché abbia notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento dell'autore del fatto - Denunciata violazione dei principi di parità di trattamento e di colpevolezza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, prevedendo che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere allorché abbia notizia dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa dell'autore del fatto o del suo respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo d.lgs., farebbe dipendere l'applicazione o meno della pena per il reato in esame dall'operato dell'autorità amministrativa. La questione risulta priva di rilevanza poiché dall'ordinanza di rimessione non consta che l'imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata.
Per analoga declaratoria di manifesta inammissibilità, in rapporto a questione di costituzionalità attinente alla disposizione generale in tema di non luogo a procedere per avvenuta espulsione di cui all'art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, v. la citata ordinanza n. 142/2006.