Sentenza 250/2010 (ECLI:IT:COST:2010:250)
Massima numero 34836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
05/07/2010; Decisione del
05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Titolo
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Disciplina transitoria a tutela degli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della norma incriminatrice - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Richiesta di pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati - Manifesta inammissibilità della questione.
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Disciplina transitoria a tutela degli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della norma incriminatrice - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Richiesta di pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della norma incriminatrice del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. La questione si risolve, infatti, nella richiesta di una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, non spettando alla Corte bensì al legislatore (atteso il carattere discrezionale delle relative scelte) il compito di stabilire «un termine e una modalità operativa» per consentire a detti stranieri di allontanarsi spontaneamente dall'Italia senza incorrere in responsabilità penale.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della norma incriminatrice del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. La questione si risolve, infatti, nella richiesta di una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, non spettando alla Corte bensì al legislatore (atteso il carattere discrezionale delle relative scelte) il compito di stabilire «un termine e una modalità operativa» per consentire a detti stranieri di allontanarsi spontaneamente dall'Italia senza incorrere in responsabilità penale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte