Sentenza 250/2010 (ECLI:IT:COST:2010:250)
Massima numero 34837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
05/07/2010; Decisione del
05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Titolo
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ritenuta introduzione di un obbligo di autodenuncia nei confronti dello straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato che intenda adempiere l'obbligo scolastico cui sono soggetti i figli minori - Denunciata violazione del diritto di difesa - Censura erroneamente riferita alla disposizione impugnata, anziché a norme distinte non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Ritenuta introduzione di un obbligo di autodenuncia nei confronti dello straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato che intenda adempiere l'obbligo scolastico cui sono soggetti i figli minori - Denunciata violazione del diritto di difesa - Censura erroneamente riferita alla disposizione impugnata, anziché a norme distinte non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui introdurrebbe un obbligo di autodenuncia nei confronti del migrante irregolare che intenda adempiere l'obbligo scolastico cui sono soggetti i figli minori. La denunciata lesione costituzionale non deriverebbe, infatti, dalla norma censurata, ma, semmai, secondo la prospettazione del rimettente, dal difettoso coordinamento di talune disposizioni "collaterali" (artt. 6, 35 e 38 del d.lgs. n. 286 del 1998): più in particolare, dalla mancata previsione, nel citato art. 38, di un'esenzione dall'obbligo di segnalazione all'autorità del migrante irregolare da parte del personale scolastico, analoga a quella sancita dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 con riferimento al personale sanitario. Dette disposizioni "collaterali" non risultano peraltro coinvolte nell'impugnativa e, comunque, non vengono in rilievo nel giudizio a quo.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui introdurrebbe un obbligo di autodenuncia nei confronti del migrante irregolare che intenda adempiere l'obbligo scolastico cui sono soggetti i figli minori. La denunciata lesione costituzionale non deriverebbe, infatti, dalla norma censurata, ma, semmai, secondo la prospettazione del rimettente, dal difettoso coordinamento di talune disposizioni "collaterali" (artt. 6, 35 e 38 del d.lgs. n. 286 del 1998): più in particolare, dalla mancata previsione, nel citato art. 38, di un'esenzione dall'obbligo di segnalazione all'autorità del migrante irregolare da parte del personale scolastico, analoga a quella sancita dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 con riferimento al personale sanitario. Dette disposizioni "collaterali" non risultano peraltro coinvolte nell'impugnativa e, comunque, non vengono in rilievo nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte