Ordinanza 251/2010 (ECLI:IT:COST:2010:251)
Massima numero 34839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  05/07/2010;  Decisione del  05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Istruzione pubblica - Accesso al lavoro delle persone disabili - Mancato riconoscimento del diritto alla conservazione dello stato di disoccupazione per i docenti inclusi nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento che abbiano accettato un incarico annuale di supplenza - Estensione della previsione anche nei confronti degli aventi diritto alla quota di riserva di posti in quanto invalidi civili - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento, asserita lesione dei principi a tutela del diritto al lavoro e delle persone disabili - Censure fondate su di una parziale ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, nella parte in cui dispone la «sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani», dato che le censure correlate agli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, sono fondate su di una parziale ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  21/04/2000  n. 181  art. 4  co. 

decreto legislativo  19/12/2002  n. 297  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte