Ordinanza 253/2010 (ECLI:IT:COST:2010:253)
Massima numero 34841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
05/07/2010; Decisione del
05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Punibilità con l'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato - Potere del giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione - Asserito contrasto con i principi di ragionevolezza, di offensività, di proporzionalità (in relazione al principio di personalità della responsabilità penale), di solidarietà, nonché di specifiche convenzioni internazionali in materia - Difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Punibilità con l'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato - Potere del giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione - Asserito contrasto con i principi di ragionevolezza, di offensività, di proporzionalità (in relazione al principio di personalità della responsabilità penale), di solidarietà, nonché di specifiche convenzioni internazionali in materia - Difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettere a) e b), e comma 22, lettera o), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, stante il difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettere a) e b), e comma 22, lettera o), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, stante il difetto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 16
co. 1
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 22
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 62
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte