Edilizia e urbanistica - Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni per le costruzioni nei centri storici in zona sismica - Classificazione del territorio regionale ai fini della prevenzione dei rischi sismici - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per contemporanea e, dunque, contraddittoria evocazione a parametro di disposizioni statutarie e di norme del Titolo V, Parte II, della Costituzione, destinate alle Regioni ordinarie - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16, sul rilievo che nel ricorso sarebbero invocate contemporaneamente le norme dello statuto speciale e le norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione, senza spiegare perché le norme del Titolo V, destinate alle Regioni ordinarie, dovrebbero applicarsi ad una Regione a statuto speciale. Ed invero, dalla motivazione del ricorso è agevolmente comprensibile che il ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione della competenza legislativa attribuita alla Regione dallo statuto speciale, e, in via gradata, fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, terzo comma, in un caso, e a quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), nell'altro, per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Non vi è, quindi, da parte del ricorrente, alcuna contraddizione nel citare, nel suo ricorso, sia la specifica disposizione statutaria sia, in via subordinata, le disposizioni contenute nell'art. 117, comma secondo, lettera s), e terzo comma, Cost.