Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Contributo una tantum per l'acquisto di una parrucca in favore delle donne colpite dallo stato patologico della perdita dei capelli - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica in relazione ai vincoli derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 231001).
È dichiarata inammissibile, per insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dell’art. 20, comma 1, lett. l), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 che, nel modificare il comma 73 dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, stabilisce l’erogazione di un contributo una tantum dell’importo massimo di euro 300,00 per l’anno 2022 per l’acquisto di una parrucca in favore delle donne colpite dallo stato patologico della perdita dei capelli, in conseguenza, tra l’altro, di trattamenti chemioterapici o alopecia. Il ricorrente fa riferimento al piano di rientro – che preclude alle regioni sottoposte l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla sua attuazione – in termini del tutto generici, rimanendo così assertiva la tesi per cui il detto contributo regionale graverebbe sulla spesa sanitaria della Regione. Inoltre, l’impugnativa è inammissibile anche per la tardività del ricorso, considerato che riguarda, in realtà, previsioni normative contenute nel testo originario del detto comma 73 e non già le disposizioni successivamente introdotte dalla disposizione impugnata, riguardando, nella sostanza, l’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2022.