Edilizia e urbanistica - Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Classificazione del territorio regionale ai fini della prevenzione dei rischi sismici - Attribuzione al Comune della potestà di individuare le aree sicure e quelle pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali - Violazione della normativa statale, espressione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente", che rimette alla pianificazione di bacino la competenza ad individuare dette aree - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 15. La norma impugnata, dopo avere stabilito che «il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo "geologico, idraulico e valanghivo", ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi», affida al Comune il compito di definire tali ambiti territoriali e di suddividerli in aree sicure e pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali. Si tratta di una disposizione che ha ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi "geologici, idraulici e valanghivi", rientrando, così, nella materia esclusiva statale della tutela dell'ambiente e non tra le competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale di autonomia e che, dunque, si pone in contrasto con l'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale rimette alla pianificazione di bacino l'individuazione di dette aree.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 378/2007, n. 104/2008 e n. 12/2009.