Sentenza 255/2010 (ECLI:IT:COST:2010:255)
Massima numero 34847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
07/07/2010; Decisione del
07/07/2010
Deposito del 15/07/2010; Pubblicazione in G. U. 21/07/2010
Massime associate alla pronuncia:
34848
Titolo
Radiotelevisione - Norme della Regione Piemonte - "Sistema Integrato della Comunicazione" (SIC) - Definizione - Mancata inclusione nel SIC della "stampa quotidiana e periodica" e della "pubblicità esterna" - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di principi fondamentali posti dalla normativa statale per regolare il mercato e impedire il formarsi di posizioni dominanti, con incidenza sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Radiotelevisione - Norme della Regione Piemonte - "Sistema Integrato della Comunicazione" (SIC) - Definizione - Mancata inclusione nel SIC della "stampa quotidiana e periodica" e della "pubblicità esterna" - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di principi fondamentali posti dalla normativa statale per regolare il mercato e impedire il formarsi di posizioni dominanti, con incidenza sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25, il quale stabilisce che, «Ai fini della presente legge, per "sistema integrato delle comunicazioni" si intende il settore che comprende le seguenti attività: a) editoria fruibile attraverso internet; b) radio e televisione; c) cinema; d) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; e) sponsorizzazioni». Il suddetto art. 3 costituisce il Capo II dei complessivi cinque capi di cui è composta la legge regionale, denominato «Interventi a sostegno del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità». Il ricorrente muove dai due assunti interpretativi: a) la normativa statale in tema di «sistema integrato delle comunicazioni» attiene alla materia della tutela della concorrenza nel settore economico delle comunicazioni; b) la normativa regionale impugnata incide anch'essa sulla disciplina della concorrenza nello stesso settore economico. Il primo assunto è corretto, ma dalla correttezza dell'esaminato primo assunto del ricorrente, circa la ratio della normativa statale sopra citata, non segue, però, che sia corretto anche l'altro suo assunto interpretativo, secondo cui la normativa regionale impugnata opera anch'essa nella materia della «tutela della concorrenza». La natura, l'oggetto e le finalità del «sostegno del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità» dimostrano che detti interventi non riguardano la disciplina dei mercati ed il contrasto delle posizioni dominanti e che, pertanto, non interferiscono in alcun modo con la normativa statale, dettata a tutela della concorrenza. È evidente, cioè, che la definizione di «sistema integrato delle comunicazioni» contenuta nella denunciata disposizione regionale - recante oltretutto (nell'alinea del comma 1) l'espressa clausola limitativa: «Ai fini della presente legge» - attiene a statuizioni riguardanti la materia «ordinamento della comunicazione», di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost. non evocato quale parametro), ed opera, perciò, su un piano del tutto diverso da quello del d.lgs. n. 177 del 2005, con la conseguenza che la mancata inclusione, da parte del legislatore regionale, dell'«editoria annuaristica ed elettronica» non fruibile attraverso internet, della «stampa quotidiana e periodica» e della «pubblicità esterna» tra le attività ricomprese nel suddetto «sistema integrato» non comporta alcuna violazione del predetto decreto legislativo e, quindi, della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». Infine, non può essere presa in considerazione - sempre in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - la denunciata ulteriore violazione, ad opera della disposizione impugnata, sia di «princípi fondamentali», sia dei «limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 12» del citato d.lgs. n. 177 del 2005, in quanto frutto di un mero errore materiale di compilazione e dunque da ritenere come non fatta.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25, il quale stabilisce che, «Ai fini della presente legge, per "sistema integrato delle comunicazioni" si intende il settore che comprende le seguenti attività: a) editoria fruibile attraverso internet; b) radio e televisione; c) cinema; d) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; e) sponsorizzazioni». Il suddetto art. 3 costituisce il Capo II dei complessivi cinque capi di cui è composta la legge regionale, denominato «Interventi a sostegno del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità». Il ricorrente muove dai due assunti interpretativi: a) la normativa statale in tema di «sistema integrato delle comunicazioni» attiene alla materia della tutela della concorrenza nel settore economico delle comunicazioni; b) la normativa regionale impugnata incide anch'essa sulla disciplina della concorrenza nello stesso settore economico. Il primo assunto è corretto, ma dalla correttezza dell'esaminato primo assunto del ricorrente, circa la ratio della normativa statale sopra citata, non segue, però, che sia corretto anche l'altro suo assunto interpretativo, secondo cui la normativa regionale impugnata opera anch'essa nella materia della «tutela della concorrenza». La natura, l'oggetto e le finalità del «sostegno del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità» dimostrano che detti interventi non riguardano la disciplina dei mercati ed il contrasto delle posizioni dominanti e che, pertanto, non interferiscono in alcun modo con la normativa statale, dettata a tutela della concorrenza. È evidente, cioè, che la definizione di «sistema integrato delle comunicazioni» contenuta nella denunciata disposizione regionale - recante oltretutto (nell'alinea del comma 1) l'espressa clausola limitativa: «Ai fini della presente legge» - attiene a statuizioni riguardanti la materia «ordinamento della comunicazione», di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost. non evocato quale parametro), ed opera, perciò, su un piano del tutto diverso da quello del d.lgs. n. 177 del 2005, con la conseguenza che la mancata inclusione, da parte del legislatore regionale, dell'«editoria annuaristica ed elettronica» non fruibile attraverso internet, della «stampa quotidiana e periodica» e della «pubblicità esterna» tra le attività ricomprese nel suddetto «sistema integrato» non comporta alcuna violazione del predetto decreto legislativo e, quindi, della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». Infine, non può essere presa in considerazione - sempre in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - la denunciata ulteriore violazione, ad opera della disposizione impugnata, sia di «princípi fondamentali», sia dei «limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 12» del citato d.lgs. n. 177 del 2005, in quanto frutto di un mero errore materiale di compilazione e dunque da ritenere come non fatta.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
26/10/2009
n. 25
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/07/2005
n. 177
art. 2
co. 1 lett. l)
decreto legislativo 31/07/2005
n. 177
art. 12