Radiotelevisione - Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte - Canone RAI - Autorizzazione alla Giunta regionale a promuovere intese con il Ministro dello sviluppo economico volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta - Contrasto con le norme contenenti la disciplina del canone, che escludono un intervento della Regione nella determinazione circa la destinazione del gettito del detto tributo - Conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia "sistema tributario dello Stato" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25, il quale stabilisce che − al fine di attuare i contratti di servizio pubblico in àmbito regionale e provinciale di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 177 del 2005, stipulati con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione − «nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e del principio di perequazione, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima». Infatti, la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali è riservata alla legge statale e, pertanto, l'intervento del legislatore regionale su tali tributi è precluso, ancorché diretto soltanto ad integrarne la disciplina, salvo che l'intervento sia consentito dalla stessa legislazione statale. Ciò vale anche per il cosiddetto «canone di abbonamento» radiotelevisivo, che ha da tempo assunto natura di prestazione tributaria, istituita e disciplinata dallo Stato, il cui gettito è destinato «quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all'Accademia nazionale di Santa Cecilia) al finanziamento della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488». Del resto, la natura di tributo statale dell'indicato prelievo è stata riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, in numerose pronunce, cosí da costituire "diritto vivente". Nella specie, la disposizione regionale impugnata, prevedendo «intese» tra la Regione ed il Ministero delle comunicazioni per l'utilizzazione di una quota parte del canone di abbonamento radiotelevisivo, si pone in palese contrasto con la disciplina statale di tale canone, la quale, da un lato, non consente alcun intervento del legislatore regionale al riguardo e, dall'altro, stabilisce espressamente - all'art. 47 del d.lgs. n. 177 del 2005 - che il gettito di detto tributo erariale è destinato alla copertura dei costi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di «intese» con la Regione sulla destinazione del gettito del medesimo tributo.
In tema di tributi, v. citate sentenze n. 123/2010, n. 298, n. 216/2009, n. 2/2006, n. 397/2005.
Sul «canone di abbonamento» radiotelevisivo, v. citate sentenze n. 284/2002, n. 535/1988 , n. 81/1963, ordinanze n. 499 e n. 219/1989.