Sentenza 256/2010 (ECLI:IT:COST:2010:256)
Massima numero 34849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
07/07/2010; Decisione del
07/07/2010
Deposito del 15/07/2010; Pubblicazione in G. U. 21/07/2010
Titolo
Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e partecipazione dei partiti politici alla competizione elettorale - Sindacato dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge - Mancata previsione - Inammissibilità della questione in riferimento alla non impugnabilità degli atti endoprocedimentali della competizione elettorale - Esclusione, attesa la proposizione della medesima questione in sede di impugnazione giurisdizionale dell'atto terminale del procedimento elettorale.
Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e partecipazione dei partiti politici alla competizione elettorale - Sindacato dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge - Mancata previsione - Inammissibilità della questione in riferimento alla non impugnabilità degli atti endoprocedimentali della competizione elettorale - Esclusione, attesa la proposizione della medesima questione in sede di impugnazione giurisdizionale dell'atto terminale del procedimento elettorale.
Testo
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non viene in rilievo un problema di ammissibilità sotto il profilo della non consentita impugnazione di atti endoprocedimentali della competizione elettorale, poiché la medesima questione di costituzionalità è stata sollevata, ai sensi dell'art. 83-undecies dello stesso d.P.R. n. 570 del 1960, nella sede dell'impugnazione giurisdizionale dell'atto terminale del procedimento elettorale, rappresentato dal verbale di proclamazione degli eletti.
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non viene in rilievo un problema di ammissibilità sotto il profilo della non consentita impugnazione di atti endoprocedimentali della competizione elettorale, poiché la medesima questione di costituzionalità è stata sollevata, ai sensi dell'art. 83-undecies dello stesso d.P.R. n. 570 del 1960, nella sede dell'impugnazione giurisdizionale dell'atto terminale del procedimento elettorale, rappresentato dal verbale di proclamazione degli eletti.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
16/05/1960
n. 570
art. 30
co.
decreto del Presidente della Repubblica
16/05/1960
n. 570
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 49
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte