Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e partecipazione dei partiti politici alla competizione elettorale - Sindacato dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge - Mancata previsione - Questione promossa con sentenza, anziché con ordinanza - Ammissibilità.
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non comporta inammissibilità la circostanza che la questione sia stata promossa dal giudice a quo con sentenza e non con ordinanza. Infatti, come si desume dagli atti di promovimento, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, il rimettente - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Sul punto, v. la citata sentenza n. 151/2009.