Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e partecipazione dei partiti politici alla competizione elettorale - Sindacato dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione per asserita carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia a quo - Reiezione.
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, dedotta dalle parti resistenti, per asserita carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia a quo. Premesso che i controlli effettuati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e da quello centrale hanno natura amministrativa, non può considerarsi implausibile l'affermazione del rimettente in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione sul giudizio principale, riconducibile nell'ambito della giurisdizione amministrativa avente ad oggetto le operazioni elettorali, in cui rientra anche l'impugnazione degli atti amministrativi adottati dai competenti Uffici elettorali in ordine all'ammissione o ricusazione dei candidati, delle liste e dei relativi contrassegni.
Per l'affermazione che, nell'ordine logico di trattazione delle eccezioni pregiudiziali, spetta alla Corte «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre», v., da ultimo, la citata sentenza n. 181/2010.
Per il rilievo che la collocazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e di quello centrale, rispettivamente, presso la Corte d'appello e la Corte di cassazione «non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti», v. la citata sentenza n. 259/2009.