Sentenza 256/2010 (ECLI:IT:COST:2010:256)
Massima numero 34851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 15/07/2010; Pubblicazione in G. U. 21/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34849  34850  34852


Titolo
Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e partecipazione dei partiti politici alla competizione elettorale - Sindacato dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione per asserita carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia a quo - Reiezione.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, dedotta dalle parti resistenti, per asserita carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia a quo. Premesso che i controlli effettuati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e da quello centrale hanno natura amministrativa, non può considerarsi implausibile l'affermazione del rimettente in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione sul giudizio principale, riconducibile nell'ambito della giurisdizione amministrativa avente ad oggetto le operazioni elettorali, in cui rientra anche l'impugnazione degli atti amministrativi adottati dai competenti Uffici elettorali in ordine all'ammissione o ricusazione dei candidati, delle liste e dei relativi contrassegni.

Per l'affermazione che, nell'ordine logico di trattazione delle eccezioni pregiudiziali, spetta alla Corte «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre», v., da ultimo, la citata sentenza n. 181/2010.

Per il rilievo che la collocazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e di quello centrale, rispettivamente, presso la Corte d'appello e la Corte di cassazione «non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti», v. la citata sentenza n. 259/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  16/05/1960  n. 570  art. 30  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  16/05/1960  n. 570  art. 33  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 49

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte