Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e partecipazione dei partiti politici alla competizione elettorale - Sindacato dell'Ufficio elettorale centrale in ordine al rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di concorrere democraticamente alla politica nazionale e del diritto di accedere agli uffici pubblici elettivi - Richiesta di intervento manipolativo precluso alla Corte per il difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata e per l'incidenza su ambiti riservati alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale. Il rimettente ha chiesto un intervento di tipo manipolativo che non è consentito alla Corte, poiché non è ravvisabile, nella specie, una soluzione costituzionalmente obbligata per quanto concerne sia il tipo di tutela che dovrebbe essere introdotta a favore dei soggetti interessati, sia i criteri in base ai quali gli uffici elettorali dovrebbero decidere le controversie interne a ciascun partito politico - le cui normative, ove esistenti, potrebbero presentare profili del tutto specifici in relazione alle rispettive loro organizzazioni - sia il relativo procedimento. Elementi, questi, in ordine ai quali deve potersi esplicare pienamente la discrezionalità politica del legislatore, data la pluralità delle possibili soluzioni concretamente adottabili, nel quadro di una più ampia valutazione attinente all'attuazione di quanto previsto dall'art. 49 Cost., con riferimento al diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. (Resta assorbito l'esame di ogni altra questione pregiudiziale o di merito).
Per la manifesta inammissibilità di altra questione, parimenti vertente sulle competenze degli uffici elettorali, v. la citata ordinanza n. 407/1999.
Nel senso che il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti politici trova nel momento elettorale la più genuina e significativa espressione, in modo che sia garantita per gli elettori «la possibilità di concorrere democraticamente a determinare la composizione e la scelta degli organi politici rappresentativi», v. la citata sentenza n. 429/1995.