Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e delle liste - Competenza della Commissione elettorale circondariale ad eliminare i nomi dei candidati alla carica di sindaco a carico dei quali venga accertata la sussistenza della condizione di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 12, del d.lgs. n. 267 del 2000 e a ricusare le liste ad essi collegate - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di libera ed uguale espressione del voto, di pari opportunità nel concorso alle cariche pubbliche e di buon andamento dell'attività amministrativa - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Richiesta di intervento manipolativo a contenuto non costituzionalmente obbligato e spettante alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono che la Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello, rispettivamente, della presentazione delle candidature e della presentazione delle liste, elimina i nomi dei candidati alla carica di sindaco a carico dei quali viene accertata la sussistenza della condizione di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 12, del d.lgs. n. 267 del 2000 e ricusa le liste collegate agli stessi. Il rimettente invoca una parificazione tra la menzionata ipotesi di ineleggibilità (riguardante i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, provincia o circoscrizione) e quella di incandidabilità già prevista dall'abrogato art. 15 della legge n. 55 del 1990 ed attualmente contemplata dall'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000 (a carico di coloro che hanno riportato condanna penale definitiva per determinati reati, o nei cui confronti è stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, o comunque criminale, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso). Tuttavia, l'uguaglianza delle situazioni poste a confronto, dedotta a sostegno del sollecitato intervento additivo, non appare rispondente né alla ratio degli istituti in esame, né al quadro normativo di riferimento. Infatti, la previsione originariamente contenuta nella speciale normativa antimafia é diretta a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale, ed il potere della Commissione elettorale circondariale di escludere i candidati che versino nelle condizioni di cui al citato art. 15 ha fondamento proprio nella sanzione di nullità dell'elezione ivi sancita. La suddetta ipotesi di ineleggibilità si fonda, invece, sul timore di distorsione della volontà degli elettori a causa dell'influenza esercitabile su di essi da chi ricopre determinati uffici. Nel bilanciamento tra il diritto di accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.) e il principio di buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), spetta esclusivamente al Parlamento valutare, sulla base della ragionevolezza e con scelte di carattere certamente politico, le diverse fattispecie e, in relazione alla gravità di ciascuna di esse, graduare il trattamento normativo più appropriato e proporzionato. Pertanto, l'inammissibilità della questione deriva, da un lato, dall'incompletezza della ricostruzione normativa posta dal giudice a quo a fondamento della denunciata lesione del principio di eguaglianza; dall'altro, dalla richiesta di un intervento manipolativo a contenuto non costituzionalmente obbligato che esorbita dai poteri della Corte, poiché si risolve in un ampliamento dei compiti della Commissione elettorale circondariale che solo il legislatore può prevedere nella sua discrezionalità.
Nel senso che l'art. 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990 «risulta formalmente abrogato» dall'art. 274, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 267 del 2000 e che «il suo contenuto precettivo è stato integralmente riprodotto dal combinato disposto degli artt. 58, comma 1, lettera a), e 59, comma 1, lettera a), e comma 4», del medesimo decreto, v. la citata sentenza n. 25/2002.
Sull'inviolabilità del diritto di elettorato passivo e sulle condizioni di compatibilità costituzionale delle relative limitazioni, v. le citate sentenze n. 240/2008, n. 306/2003, n. 364/1996 e n. 141/1996.
Sull'istituto dell'ineleggibilità, nonché sulla sua differenza rispetto all'incompatibilità, v. le citate sentenze n. 217/2006, n. 84/2006, n. 450/2000 e n. 97/1991.
Sulle finalità delle previsioni contenute nella speciale normativa antimafia, v. le citate sentenze n. 352/2008, n. 288/1993 e n. 407/1992.
Sulla discrezionalità spettante al Parlamento nel bilanciamento fra i principi previsti dagli artt. 51 e 97 Cost., v. la citata sentenza n. 240/2008.
Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni caratterizzate da un petitum additivo a carattere creativo rientrante nella discrezionalità del legislatore, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 138/2010, ordinanze n. 243/2009, n. 316/2008 e n. 185/2007.