Ordinanza 258/2010 (ECLI:IT:COST:2010:258)
Massima numero 34854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
07/07/2010; Decisione del
07/07/2010
Deposito del 15/07/2010; Pubblicazione in G. U. 21/07/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace - Preclusione - Denunciata lesione del principio di parità delle parti nel processo - Questione analoga ad altra già dichiarata infondata - Assenza di profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace - Preclusione - Denunciata lesione del principio di parità delle parti nel processo - Questione analoga ad altra già dichiarata infondata - Assenza di profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, impugnato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace. Analoga questione è stata, infatti, già dichiarata infondata con la sentenza n. 298 del 2008 e non risultano addotti profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati.
Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 298/2008.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 36
co.
legge
20/02/2006
n. 46
art. 9
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte