Sentenza 155/2023 (ECLI:IT:COST:2023:155)
Massima numero 45754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  06/06/2023;  Decisione del  06/06/2023
Deposito del 20/07/2023; Pubblicazione in G. U. 26/07/2023
Massime associate alla pronuncia:  45751  45752  45753  45755  45756


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Trattamento economico accessorio - Determinazione delle risorse disponibili - Fase distinta, a monte, rispetto alla concreta determinazione di tale trattamento del personale, riservata alla contrattazione collettiva - Conseguente competenza regionale a disporne (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di disposizione della Regione Siciliana che estende l'indennità prevista per gli operatori del SSR impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a quelli impegnati presso alcune strutture e al personale della Società servizi ausiliari spa). (Classif. 131011).

Testo

La fase attinente alla determinazione delle risorse disponibili è distinta e a monte rispetto a quella volta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale, riservata alla contrattazione collettiva, e ricadente nella materia dell’ordinamento civile.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell’art. 13, commi 20, 21 e 57, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 che estendono l’indennità prevista dall’art. 5, comma 8 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020 agli operatori del SSR impegnati nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso l’Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, la Società servizi ausiliari spa, l’Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione-ISMETT di Palermo. Le disposizioni impugnate operano un rinvio al citato art. 5, comma 8, il quale non stabilisce l’attribuzione diretta di un’indennità ma autorizza solo le aziende a liquidarla, previo accordo tra l’Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Essa, pertanto, non contiene previsioni direttamente incidenti sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, attribuita alla contrattazione collettiva e, quindi, sulla disciplina in materia di ordinamento civile.) (Precedenti: S. 155/2022-mass. 45008).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  10/08/2022  n. 16  art. 13  co. 20

legge della Regione siciliana  10/08/2022  n. 16  art. 13  co. 21

legge della Regione siciliana  10/08/2022  n. 16  art. 13  co. 57

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte