Circolazione stradale - Sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza irrogata dal prefetto - Potere del giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione applicativa della sanzione di regolarne l'esecuzione con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché asserita lesione del principio lavorista e del diritto al lavoro - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, possa regolare l'esecuzione della misura con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato. Infatti, prescindendo da ogni considerazione in merito alla fondatezza della questione, l'atto di promovimento è privo di qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se sussistano le esigenze lavorative conclamate dall'opponente nel giudizio principale e se, per soddisfare le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida.
Per la manifesta inammissibilità di analoga questione relativa alla sospensione della patente, v. la citata ordinanza n. 45/2007.
Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009 e n. 441/2008.
Sulla diversa natura della sospensione cautelare della patente, v. le citate ordinanze n. 344/2004, n. 381/1998, n. 313/1998 e n. 167/1998.