Procedimento civile - Interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita - Decorrenza del termine perentorio per la riassunzione del processo, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell'interruzione, anziché dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza - Denunciata lesione del diritto di difesa e asserita violazione dei principi del contraddittorio e della parità delle parti processuali - Questione identica ad altra già dichiarata infondata «nei sensi di cui in motivazione» - Mancata prospettazione di elementi nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della parte costituita, che il termine perentorio per la riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell'interruzione anziché dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Infatti, identica questione è stata già dichiarata non fondata «nei sensi di cui in motivazione» con la sentenza n. 17 del 2010 e il rimettente non ha addotto nuovi elementi per superare il convincimento precedentemente espresso dalla Corte.
Per la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identica questione, v. la citata sentenza n. 17/2010.