Ordinanza 262/2010 (ECLI:IT:COST:2010:262)
Massima numero 34858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
07/07/2010; Decisione del
07/07/2010
Deposito del 21/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Individuazione del personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici nell'ambito del personale di ruolo della Regione, ivi compreso quello dei bacini LSU e LPU - Autorizzazione all'AFOR ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di mesi due il personale già utilizzato per il servizio di monitoraggio della rete idrogeografica regionale dalla società affidataria del relativo appalto, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso formalmente accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Individuazione del personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici nell'ambito del personale di ruolo della Regione, ivi compreso quello dei bacini LSU e LPU - Autorizzazione all'AFOR ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di mesi due il personale già utilizzato per il servizio di monitoraggio della rete idrogeografica regionale dalla società affidataria del relativo appalto, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso formalmente accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Testo
Alla rinuncia al ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici) - rinuncia determinata dal venir meno delle motivazioni del ricorso (in seguito alle modifiche apportate dalla sopravvenuta legge regionale n. 52 del 2009 alle norme censurate, medio tempore rimaste inapplicate) e formalmente accettata dalla Regione - consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Alla rinuncia al ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici) - rinuncia determinata dal venir meno delle motivazioni del ricorso (in seguito alle modifiche apportate dalla sopravvenuta legge regionale n. 52 del 2009 alle norme censurate, medio tempore rimaste inapplicate) e formalmente accettata dalla Regione - consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
19/10/2009
n. 31
art. 2
co.
legge della Regione Calabria
19/10/2009
n. 31
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 36
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23