Ordinanza 263/2010 (ECLI:IT:COST:2010:263)
Massima numero 34859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 21/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Intercettazioni "occasionali" di comunicazioni o conversazioni di membri del Parlamento - Utilizzazione nel procedimento penale subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza - Carenze di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte residuata alla declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 390 del 2007. Infatti, l'ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, con particolare riguardo alla natura «casuale» e non «indiretta» delle intercettazioni di cui si discute nel giudizio a quo.

In tema di intercettazioni, v. citate sentenza n. 188, n. 114, n. 113/2010, n. 390 /2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 2

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 3

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 4

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 5

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte