Sentenza 265/2010 (ECLI:IT:COST:2010:265)
Massima numero 34861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 21/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34862  34863


Titolo
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Applicabilità di misure cautelari diverse e meno afflittive - Preclusione - Applicabilità della disposizione impugnata anche ai procedimenti relativi a fatti commessi prima della sua entrata in vigore - Plausibilità della motivazione sulla rilevanza delle questioni.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 5, paragrafi 1, lett. c), e 4, della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.), si presenta del tutto plausibile la soluzione interpretativa sulla cui base i rimettenti affermano la rilevanza delle questioni nei procedimenti a quibus, benché questi abbiano ad oggetto imputazioni di fatti commessi prima della vigenza della norma censurata. La giurisprudenza di legittimità risulta, infatti, concorde nel ritenere che il nuovo testo dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., introdotto dalla novella del 2009, sia destinato a trovare applicazione - in forza del principio tempus regit actum, che disciplina la successione delle norme processuali - anche nei procedimenti in corso, relativi appunto a fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella suddetta: ciò, quantomeno allorché si discuta, come nei casi di specie, di istanze di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, precedentemente applicata, con altra misura meno gravosa, riscontrandosi oscillazioni giurisprudenziali solo in rapporto all'ipotesi inversa.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 3

decreto-legge  23/02/2009  n. 11  art. 2  co. 

legge  23/04/2009  n. 38  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 5  paragrafo 1, lett. c)

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 5  paragrafo 4