Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Applicabilità di misure cautelari diverse e meno afflittive - Preclusione - Applicabilità della disposizione impugnata anche ai procedimenti relativi a fatti commessi prima della sua entrata in vigore - Plausibilità della motivazione sulla rilevanza delle questioni.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 5, paragrafi 1, lett. c), e 4, della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.), si presenta del tutto plausibile la soluzione interpretativa sulla cui base i rimettenti affermano la rilevanza delle questioni nei procedimenti a quibus, benché questi abbiano ad oggetto imputazioni di fatti commessi prima della vigenza della norma censurata. La giurisprudenza di legittimità risulta, infatti, concorde nel ritenere che il nuovo testo dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., introdotto dalla novella del 2009, sia destinato a trovare applicazione - in forza del principio tempus regit actum, che disciplina la successione delle norme processuali - anche nei procedimenti in corso, relativi appunto a fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella suddetta: ciò, quantomeno allorché si discuta, come nei casi di specie, di istanze di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, precedentemente applicata, con altra misura meno gravosa, riscontrandosi oscillazioni giurisprudenziali solo in rapporto all'ipotesi inversa.