Sentenza 265/2010 (ECLI:IT:COST:2010:265)
Massima numero 34862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 21/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34861  34863


Titolo
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Applicabilità di misure cautelari diverse e meno afflittive - Preclusione - Sottoposizione allo scrutinio di costituzionalità della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, e non anche della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 5, paragrafi 1, lett. c), e 4 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.), i rimettenti sottopongono allo scrutinio di costituzionalità esclusivamente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria a soddisfare le esigenze cautelari tipizzate dall'art. 274 cod. proc. pen., mentre resta fuori del devoluto la presunzione relativa di sussistenza delle suddette esigenze parimenti contemplata dall'impugnata disposizione: dandosi per scontata questa sussistenza, ciò che rileva, secondo i rimettenti, e determina l'illegittimità costituzionale è la lesione del principio del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 3

decreto-legge  23/02/2009  n. 11  art. 2  co. 

legge  23/04/2009  n. 38  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 5  paragrafo 1, lett. c)

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 5  paragrafo 4