Sentenza 265/2010 (ECLI:IT:COST:2010:265)
Massima numero 34863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 21/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34861  34862


Titolo
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Violazione dei principi del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato e di adeguatezza nell'applicazione delle misure cautelari - Lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La norma lede il principio del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato in sede di applicazione delle misure cautelari, violando sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia nonché per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai rispettivi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Innanzitutto, non può estendersi ai delitti di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne la ratio giustificativa della deroga alla disciplina ordinaria prevista per i procedimenti di mafia, per la quale dalla struttura della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un'esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere. Non è consentita analoga conclusione per i citati delitti sessuali, poiché i fatti concreti, riferibili alle relative fattispecie, non solo presentano disvalori nettamente differenziabili, ma possono altresì proporre esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con diverse misure. Per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti integranti i delitti in questione spesso sono meramente individuali e tali da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la massima misura. Né la ragionevolezza della norma de qua potrebbe essere rinvenuta nella gravità astratta del reato riferita all'entità della pena e all'elevato rango dell'interesse tutelato, poiché questi parametri rilevano in sede di determinazione della sanzione, ma risultano inidonei a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza e del grado delle esigenze cautelari, che condiziona l'identificazione delle misure idonee a soddisfarle. Tanto meno, infine, la presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria potrebbe essere legittimata dall'esigenza di contrastare situazioni di allarme sociale, determinate dall'asserito incremento di tale deplorevole forma di criminalità. L'eliminazione o riduzione dell'allarme sociale non può essere, infatti, annoverata tra le finalità della custodia preventiva, trattandosi di una funzione istituzionale della pena che presuppone la certezza circa il responsabile del reato. Invero, la totale vanificazione del principio di adeguatezza nella scelta della misura cautelare, in difetto di un'idonea ratio giustificativa, unita alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, orienta lo statuto custodiale verso finalità metacautelari, riservate nel disegno costituzionale alla sanzione penale inflitta all'esito di un giudizio definitivo di responsabilità. Peraltro, al fine di attingere la compatibilità costituzionale della norma censurata, non è necessaria l'integrale rimozione della presunzione in esame, della quale é costituzionalmente inaccettabile il suo carattere assoluto, che si risolve in un'indiscriminata negazione di rilievo al principio del minore sacrificio necessario, anche quando sussistano specifici elementi da cui desumere la sufficienza di misure diverse e meno rigorose della custodia in carcere. La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza di quest'ultima non eccede, dunque, i limiti di compatibilità con i parametri evocati, evitandosi comunque, in tal modo, l'irrazionale equiparazione dei procedimenti per i delitti sessuali a quelli concernenti la criminalità mafiosa e lasciandosi spazio alla differenziazione delle varie fattispecie concrete. I reati in questione restano assoggettati ad un regime cautelare speciale, tuttavia attenuato dalla natura relativa, e quindi superabile, della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria e, perciò, non incompatibile con il quadro costituzionale di riferimento. (Resta assorbita la censura formulata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost.).

Sui limiti di legittimità costituzionale delle misure cautelari, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale, v. le citate sentenze n. 299/2005, n. 1/1980 e n. 64/1970.

In relazione a talune ipotesi, previste dal cod. proc. pen., di obbligatoria applicazione della custodia cautelare in carcere, v. le citate ordinanze n. 130/2003, n. 40/2002 e n. 450/1995.

Nel senso che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit», v. la citata sentenza n. 139/2010, ove si è ritenuta l'illegittimità di una presunzione assoluta lesiva del fondamentale diritto di difesa.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 3

decreto-legge  23/02/2009  n. 11  art. 2  co. 

legge  23/04/2009  n. 38  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 5  paragrafo 1, lett. c)

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 5  paragrafo 4