Ambiente - Caccia - Norme della Regione Lombardia - Piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 - Omissione di qualsiasi riferimento alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla disciplina comunitaria per l'ammissibilità della deroga al divieto di cattura di richiami vivi - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE), la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 di approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010, a causa della completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dall'art. 9 della richiamata direttiva 79/409/CEE, quale quello di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità».
Sul potere di deroga esercitabile in via eccezionale per l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla normativa comunitaria, v. citate sentenze n. 168/1999 e n. 250/2008.