Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Indennità agli operatori del SSR impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Estensione ad operatori impegnati presso alcune strutture sanitarie private accreditate - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 13, comma 57, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, il quale estende la corresponsione dell’indennità agli operatori sanitari che hanno prestato servizio, in costanza dell’emergenza pandemica, presso strutture sanitarie private accreditate (Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e ISMETT di Palermo). La disposizione impugnata non contrasta con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – ai sensi del quale i rapporti del SSN con i soggetti privati accreditati sono regolati da appositi accordi contrattuali che remunerano le prestazioni rese attraverso la corresponsione di tariffe omnicomprensive – in quanto dal relativo capitolo di bilancio risulta, in modo inequivoco, si tratti di una indennità direttamente attribuita, per finalità di politica sociale, agli operatori sanitari, e non di erogazioni destinate alle strutture sanitarie private accreditate.