Ambiente - Caccia - Norme della Regione Toscana per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Autorizzazione alla gestione degli impianti di cattura ed alla cattura, per l'anno 2009, di uccelli selvatici da richiamo - Violazione dell'obbligo di una motivazione puntuale ed espressa circa la sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla disciplina comunitaria per l'ammissibilità della deroga al divieto di cattura di esemplari selvatici - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE), l'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53, che disciplina l'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009, in quanto la motivazione di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità», seppure formalmente esistente, risulta fondata su petizioni di principio prive di alcun riferimento alle condizioni concrete che avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare la deroga adottata.
Sul potere di deroga esercitabile in via eccezionale per l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla normativa comunitaria, v. citate sentenze n. 168/1999 e n. 250/2008.