Sentenza 267/2010 (ECLI:IT:COST:2010:267)
Massima numero 34867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34866  34868  34869  34870  34871


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Ricorso del Governo - Intervenuto accordo Stato-Regione per il Piano di rientro del servizio sanitario regionale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. a) e b), e 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, va dichiarata l'estinzione del processo, dato che l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Calabria.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  30/04/2009  n. 11  art. 1  co. 

legge della Regione Calabria  30/04/2009  n. 11  art. 1  co. 

legge della Regione Calabria  30/04/2009  n. 11  art. 2  co. 1

legge della Regione Calabria  30/04/2009  n. 11  art. 2  co. 2

legge della Regione Calabria  30/04/2009  n. 11  art. 2  co. 3

legge della Regione Calabria  30/04/2009  n. 11  art. 2  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte