Sentenza 267/2010 (ECLI:IT:COST:2010:267)
Massima numero 34868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
07/07/2010; Decisione del
07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella - Eventualità che non si addivenga al riconoscimento della Fondazione quale istituto di ricerca e cura a carattere scientifico entro la data del 31 dicembre 2009 - Proroga del termine al 31 dicembre 2010 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la contestata legittimità della proroga - Reiezione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella - Eventualità che non si addivenga al riconoscimento della Fondazione quale istituto di ricerca e cura a carattere scientifico entro la data del 31 dicembre 2009 - Proroga del termine al 31 dicembre 2010 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la contestata legittimità della proroga - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la contestata legittimità della proroga, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a riprodurre i motivi di gravame ad altro ricorso. Tra le censure prospettate, infatti, una è riferita espressamente allo slittamento temporale, ai fini dell'efficacia, determinato dalla posposizione del termine dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010. Inoltre, dal ricorso si evince che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inteso censurare l'art. 5 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2009 anche nella versione risultante a seguito del sopravvenuto art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 48 del 2009, nel presupposto che quest'ultimo, posponendo il termine, non abbia fatto venir meno gli asseriti vizi di legittimità della disposizione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la contestata legittimità della proroga, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a riprodurre i motivi di gravame ad altro ricorso. Tra le censure prospettate, infatti, una è riferita espressamente allo slittamento temporale, ai fini dell'efficacia, determinato dalla posposizione del termine dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010. Inoltre, dal ricorso si evince che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inteso censurare l'art. 5 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2009 anche nella versione risultante a seguito del sopravvenuto art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 48 del 2009, nel presupposto che quest'ultimo, posponendo il termine, non abbia fatto venir meno gli asseriti vizi di legittimità della disposizione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
07/12/2009
n. 48
art. 1
co. 1
legge della Regione Calabria
30/04/2009
n. 11
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte