Sentenza 267/2010 (ECLI:IT:COST:2010:267)
Massima numero 34869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34866  34867  34868  34870  34871


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella - Eventualità della messa in liquidazione della Fondazione - Istituzione dell'Autorità per il sistema sanitario - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità delle questioni per formulazione generica e assertiva delle censure - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48) e dell'art. 6 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per formulazione generica e assertiva delle censure, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa regionale, le censure sono agevolmente individuabili.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  07/12/2009  n. 48  art. 1  co. 1

legge della Regione Calabria  30/04/2009  n. 11  art. 5  co. 1

legge della Regione Calabria  30/04/2009  n. 11  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte