Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella - Eventualità della messa in liquidazione della Fondazione - Passaggio automatico del personale medico e sanitario in servizio presso un soggetto di diritto privato (la Fondazione) al rapporto di impiego di ruolo presso una pubblica amministrazione (Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini ) - Violazione della regola del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 5 della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48, nella parte in cui prevede che, a seguito della liquidazione della «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella», unità operative allo stato esistenti presso la Fondazione possano entrare a fare parte della struttura sanitaria ed operativa dell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e che i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto presso tali unità continuino presso l'Azienda «senza soluzione di continuità». La norma non fornisce indicazioni circa la sussistenza dei requisiti fissati dalla Corte per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione. La disposizione, inoltre, non distingue tra le diverse categorie di personale (a tempo determinato o a tempo indeterminato, dirigenziale o non dirigenziale), non opera alcuna distinzione con riguardo al modo in cui il personale della Fondazione è stato reclutato, né indica le modalità di inserimento dei dipendenti nell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini.
Sulla regola del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 195/2010, n. 293/2009.