Sentenza 267/2010 (ECLI:IT:COST:2010:267)
Massima numero 34871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
07/07/2010; Decisione del
07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione dell'Autorità per il sistema sanitario - Organismo privo del carattere di indispensabilità, con sovrapposizione dei compiti rispetto ad altri uffici regionali in materia sanitaria - Violazione della normativa statale espressione di principio fondamentale in materia di "coordinamento della finanza pubblica", che prevede la riduzione complessiva della spesa delle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione dell'Autorità per il sistema sanitario - Organismo privo del carattere di indispensabilità, con sovrapposizione dei compiti rispetto ad altri uffici regionali in materia sanitaria - Violazione della normativa statale espressione di principio fondamentale in materia di "coordinamento della finanza pubblica", che prevede la riduzione complessiva della spesa delle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2009, dato che la disposizione censurata, istituendo l'Autorità per il servizio sanitario, si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'art. 29 del d.l. n. 223 del 2006, che reca disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica per le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dispone la «limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi» (comma 2, lettera c). Orbene, l'Autorità per il sistema sanitario prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2009, che si configura quale nuovo organismo di supporto alle attività di vigilanza e di controllo del Consiglio regionale, non presenta il carattere di indispensabilità richiesto dalla normativa di principio statale. Sotto questo profilo, in primo luogo, l'Autorità si aggiunge ad altri uffici regionali già esistenti in materia sanitaria, come il Garante della salute, con una parziale sovrapposizione dei compiti di vigilanza sulla qualità del servizio sanitario. In secondo luogo, la creazione della Autorità e le sue attribuzioni non sono coordinate in alcun modo con le funzioni spettanti al Dipartimento della tutela della salute e politiche sanitarie della Regione, soprattutto per quanto riguarda le attività di controllo.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2009, dato che la disposizione censurata, istituendo l'Autorità per il servizio sanitario, si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'art. 29 del d.l. n. 223 del 2006, che reca disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica per le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dispone la «limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi» (comma 2, lettera c). Orbene, l'Autorità per il sistema sanitario prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2009, che si configura quale nuovo organismo di supporto alle attività di vigilanza e di controllo del Consiglio regionale, non presenta il carattere di indispensabilità richiesto dalla normativa di principio statale. Sotto questo profilo, in primo luogo, l'Autorità si aggiunge ad altri uffici regionali già esistenti in materia sanitaria, come il Garante della salute, con una parziale sovrapposizione dei compiti di vigilanza sulla qualità del servizio sanitario. In secondo luogo, la creazione della Autorità e le sue attribuzioni non sono coordinate in alcun modo con le funzioni spettanti al Dipartimento della tutela della salute e politiche sanitarie della Regione, soprattutto per quanto riguarda le attività di controllo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
30/04/2009
n. 11
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 04/07/2006
n. 223
art. 29
legge 04/08/2006
n. 248
art.
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 68
legge 06/08/2008
n. 133
art.