Sentenza 269/2010 (ECLI:IT:COST:2010:269)
Massima numero 34874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/07/2010; Decisione del
07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Straniero - Norme della Regione Toscana per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri - Ambito soggettivo - Estensione degli interventi anche a cittadini neocomunitari - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dei "rapporti dello Stato con l'Unione europea" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Straniero - Norme della Regione Toscana per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri - Ambito soggettivo - Estensione degli interventi anche a cittadini neocomunitari - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dei "rapporti dello Stato con l'Unione europea" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost., nella parte in cui, disponendo che «gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli», introdurrebbe una misura concernente i cittadini comunitari, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di disciplina dei rapporti con l'Unione europea. Invero, la norma in esame non determina alcuna lesione delle competenze legislative statali, poiché si limita ad assicurare anche ai cittadini neocomunitari quelle prestazioni ad essi dovute nell'osservanza di obblighi comunitari e riguardanti ambiti di competenza regionale, concorrente o residuale, riconducibili al settore sanitario, dell'istruzione, dell'accesso al lavoro ed all'edilizia abitativa e della formazione professionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost., nella parte in cui, disponendo che «gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli», introdurrebbe una misura concernente i cittadini comunitari, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di disciplina dei rapporti con l'Unione europea. Invero, la norma in esame non determina alcuna lesione delle competenze legislative statali, poiché si limita ad assicurare anche ai cittadini neocomunitari quelle prestazioni ad essi dovute nell'osservanza di obblighi comunitari e riguardanti ambiti di competenza regionale, concorrente o residuale, riconducibili al settore sanitario, dell'istruzione, dell'accesso al lavoro ed all'edilizia abitativa e della formazione professionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
09/06/2009
n. 29
art. 2
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 25/07/1998
n. 286
art. 1
co. 2
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 37
legge 06/08/2008
n. 133
art.