Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Natura vincolante, anche degli interventi individuati - Obbligo per le regioni di non ostacolarne l'attuazione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Siciliana che applica le forme di ristoro previste dallo Stato per la sospensione dell'attività a causa dell'emergenza da COVID-19 ai centri di riabilitazione e a quelli diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico). (Classif. 231008).
Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne altri che siano di ostacolo alla sua piena attuazione, in quanto le vigenti disposizioni in materia e la vincolatività dei detti piani sono espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti: S.130/2020 – mass. 43489).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, l’art. 13, comma 92, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che dispone l’applicazione delle forme di ristoro previste dal legislatore statale con il d.l. n. 18 del 2020, come conv., ai centri di riabilitazione e a quelli diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico che hanno temporaneamente sospeso l’attività a causa dell’emergenza da COVID-19 e non abbiano attivato le procedure di cassa integrazione. La norma lede il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, discendente dall’art. 2, comma 80 della legge n. 191 del 2009, secondo il quale, in costanza di piano di rientro dal disavanzo sanitario, è preclusa alla regione l’adozione di provvedimenti che siano di ostacolo alla sua attuazione).