Straniero - Norme della Regione Toscana per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri - Previsione di interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili in favore di tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie del "diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" e dell'"immigrazione" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 35, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., nella parte in cui dispone che «tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali», dando vita così ad un sistema socio-assistenziale parallelo per gli stranieri non presenti regolarmente nel territorio dello Stato. Premesso che l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed estende ad essi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva; la censurata norma regionale, in attuazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in tema di tutela della salute, provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire il diritto all'assistenza sanitaria, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso.
Per l'affermazione che «lo straniero è [...] titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona», v. la citata sentenza n. 148/2008.
Nel senso che il diritto alla salute deve essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso», v. la citata sentenza n. 252/2001.