Sentenza 269/2010 (ECLI:IT:COST:2010:269)
Massima numero 34876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34873  34874  34875  34877  34878


Titolo
Straniero - Norme della Regione Toscana per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri - Rete regionale di sportelli informativi - Funzioni di supporto ai comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno, nonché di promozione del coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie del "diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" e dell'"immigrazione" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 51, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., nella parte in cui stabilisce che «la rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione», estendendo i compiti della detta rete regionale a funzioni che le norme statali non attribuiscono ai Comuni. Invero, la censurata disposizione, lungi dal regolare aspetti propriamente incidenti sulla materia dell'immigrazione, si limita a prevedere una forma di assistenza in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale che si sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di quegli adempimenti che, nell'ambito dei procedimenti di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, diversamente sarebbero stati svolti direttamente dagli stessi richiedenti, nel pieno rispetto delle competenze statali di cui all'art. 5, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Sullo svolgimento di compiti istruttori da parte degli enti locali nell'ambito dei procedimenti relativi a permessi di soggiorno, carte di soggiorno e richieste di nulla-osta al ricongiungimento, v. la citata sentenza n. 156/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  09/06/2009  n. 29  art. 6  co. 51

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 5    co. 2  

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 5    co. 4