Sentenza 269/2010 (ECLI:IT:COST:2010:269)
Massima numero 34877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34873  34874  34875  34876  34878


Titolo
Straniero - Norme della Regione Toscana per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri - Garanzia dell'iscrizione al servizio sanitario regionale a favore dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, status di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dei relativi status - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie del "diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" e dell'"immigrazione" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 55, lett. d), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., nella parte in cui garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale anche agli stranieri che abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per riconoscimento dello status di rifugiato, richiesta di asilo, protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie. La disposizione si inserisce in un contesto caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Premesso che l'art. 34, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 prescrive l'iscrizione al servizio sanitario nazionale degli stranieri che abbiano richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno anche per asilo politico, per asilo umanitario o per richiesta di asilo; la norma regionale impugnata si limita a disciplinare la materia della tutela della salute, per la parte di propria competenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in ordine alla posizione dei soggetti sopra indicati, alle cui norme implicitamente fa rinvio.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  09/06/2009  n. 29  art. 6  co. 55

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 34    co. 1  lett. b)

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 35    co. 3