Sentenza 269/2010 (ECLI:IT:COST:2010:269)
Massima numero 34878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34873  34874  34875  34876  34877


Titolo
Straniero - Norme della Regione Toscana per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri - Promozione da parte della Regione di intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee e le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni, nonché di intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie del "diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" e dell'"immigrazione", nonché asserita violazione dei limiti all'attività internazionale delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 11 e 43, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnati, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. a) e b), e nono, Cost. nonché all'art. 6, commi 2 e 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in quanto stabiliscono, rispettivamente, che «La Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni» e che «La Regione, in conformità alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi», consentendo alla Regione di instaurare rapporti con organismi internazionali e attribuendo ad essa compiti internazionali in una materia, quella delle politiche migratorie, che non appartiene alla competenza regionale e che attiene alla disciplina dei flussi migratori. Invero, il comma 11 dell'art. 6 non fa altro che raccordare l'attività della Regione, nelle materie di propria competenza, con quella delle altre Regioni, delle amministrazioni statali, delle istituzioni europee e degli organismi internazionali, in vista del più efficace perseguimento, in via puramente indiretta ed accessoria, delle finalità delineate dal legislatore statale in tema di politiche migratorie. Quanto, poi, al comma 43 del medesimo art. 6, l'obiettivo della norma è chiaramente quello di consentire alla Regione di promuovere intese (al fine di agevolare la frequenza degli stranieri ai corsi di formazione professionale o tirocini formativi), che si riferiscono ad un ambito di competenza legislativa regionale residuale, corrispondente appunto alla formazione professionale, peraltro espressamente da realizzare «in conformità alla legislazione statale» e cioè nel pieno rispetto dei principi della politica estera fissati dallo Stato.

Sull'ampiezza del potere estero riconosciuto alle Regioni, v. le citate sentenze n. 131/2008 e n. 454/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  09/06/2009  n. 29  art. 6  co. 11

legge della Regione Toscana  09/06/2009  n. 29  art. 6  co. 43

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 9

Altri parametri e norme interposte

legge  05/06/2003  n. 131  art. 6    co. 2  

legge  05/06/2003  n. 131  art. 6    co. 3