Impresa e imprenditore - Imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria - Operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009, connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui alla normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Assoggettamento ad una disciplina derogatoria dell'ordinario procedimento di controllo - Intervento in uno dei giudizi incidentali di costituzionalità di Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. - Difetto della qualità di parte del processo principale - Inammissibilità.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, introdotto dall'art. 1, comma 10, del d.l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto ha prvisto, per le operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009 tra imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria, una deroga al procedimento di controllo stabilito dalla legge n. 287 del 1990, é inammissibile l'intervento della Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., in amministrazione straordinaria, nel giudizio introdotto dall'ordinanza iscritta nel r.o. n. 225 del 2009. Premesso che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale di costituzionalità (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) solo le parti del giudizio principale, tale qualità difetta in capo alla suddetta società, che non è stata, infatti, convenuta nel giudizio in cui è stato pronunciato il citato atto di promovimento, né vi ha spiegato intervento.
Sulla spettanza alle sole parti del processo principale della legittimazione a partecipare al giudizio incidentale di costituzionalità, v. le citate sentenze n. 47/2008 e n. 314/2007.