Impresa e imprenditore - Imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria - Operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009, connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui alla normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Assoggettamento ad una disciplina derogatoria dell'ordinario procedimento di controllo - Costituzione in due giudizi incidentali di costituzionalità di Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. - Ammissibilità, attesa l'irrilevanza della mancata costituzione nei giudizi principali di chi in essi sia soggetto controinteressato.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, introdotto dall'art. 1, comma 10, del d.l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto ha previsto, per le operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009 tra imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria, una deroga al procedimento di controllo stabilito dalla legge n. 287 del 1990, é ammissibile la costituzione di Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., in amministrazione straordinaria, nei giudizi introdotti dalle ordinanze iscritte nel r.o. n. 223 e n. 224 del 2009. Premesso che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono parti in causa, cui va notificata l'ordinanza di rimessione, tutti i soggetti fra i quali è in corso il giudizio principale, restando ininfluente se la parte si sia costituita, la suddetta società, sebbene non costituita nei processi principali, in questi è soggetto controinteressato, poiché il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo rimettente è stato proposto anche nei suoi confronti.
Per l'individuazione delle parti in causa, cui va notificata l'ordinanza di rimessione, v. le citate ordinanze n. 377/2006 e n. 13/2006.