Sentenza 270/2010 (ECLI:IT:COST:2010:270)
Massima numero 34881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34879  34880  34882  34883  34884  34885


Titolo
Impresa e imprenditore - Imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria - Operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009, connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui alla normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Assoggettamento ad una disciplina derogatoria dell'ordinario procedimento di controllo - Eccezioni di inammissibilità della questione per irrilevanza, difetto di motivazione sulla rilevanza e difetto del requisito dell'incidentalità - Reiezione.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, introdotto dall'art. 1, comma 10, del d.l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto ha previsto, per le operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009 tra imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria, una deroga al procedimento di controllo stabilito dalla legge n. 287 del 1990, non sono fondate le eccezioni di inammissibilità delle questioni, sollevate dalle parti private e dalla difesa erariale, per difetto di motivazione sulla rilevanza, irrilevanza e difetto del requisito dell'incidentalità. Invero, i rimettenti hanno diffusamente esposto le ragioni della titolarità dell'azionata posizione di interesse legittimo in capo alle ricorrenti società, in rapporto di concorrenza con le imprese che hanno posto in essere l'operazione di concentrazione regolata dalla censurata disciplina, e hanno avuto cura di indicare che l'accoglimento della questione si rifletterebbe inevitabilmente sulla legittimità dell'impugnato provvedimento. Inoltre, il rimettente TAR ha censurato esclusivamente la sottrazione, da parte della norma impugnata, dell'operazione di concentrazione alla regolamentazione prevista dalla legge n. 287 del 1990, senza affatto porre in questione la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della procedura di vendita, sicché il citato art. 4, comma 4-quinquies (che ha appunto ad oggetto siffatta deroga, le modalità del controllo e le misure applicabili alle operazioni di concentrazione nello stesso indicate), è la sola norma a venire in rilievo. Quanto al requisito dell'incidentalità, esso sussiste quando, come nel caso di specie, l'annullamento della norma censurata sia imprescindibile per la rimozione del provvedimento che le ha dato applicazione, a sua volta necessaria in relazione alla situazione giuridica fatta valere nel giudizio principale.

Per l'affermazione che il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti «sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente, attenendo entrambi alla rilevanza dell'incidente di costituzionalità, e non sono suscettibili di riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile», v. le citate sentenze n. 50/2007, n. 173/1994, n. 124/1968 e n. 17/1960.

Nel senso che non rientra tra i poteri della Corte «quello di sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio a quo, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti», v. la citata sentenza n. 62/1992.

Sull'esigenza che l'ordinanza di rimessione argomenti non implausibilmente la rilevanza della questione, v., tra le più recenti, la citata sentenza n. 34/2010.

Nel senso che, ai fini della rilevanza, è sufficiente che la disposizione censurata incida sulla decisione del giudizio principale, costituendo ininfluente questione di fatto la concreta possibilità delle parti di giovarsi degli effetti della decisione, v. la citata sentenza n. 241/2008.

Sul requisito dell'incidentalità, con particolare riguardo al rapporto tra norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità e provvedimento applicativo impugnato nel giudizio principale, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 151/2009, n. 38/2009, n. 241/2008, n. 303/2007, n. 84/2006, n. 62/1993, n. 59/1957, ordinanze n. 17/1999 e n. 291/1986.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/12/2003  n. 347  art. 4  co. 4

legge  18/02/2004  n. 39  art.   co. 

decreto-legge  28/08/2008  n. 134  art. 1  co. 10

legge  27/10/2008  n. 166  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte