Sentenza 270/2010 (ECLI:IT:COST:2010:270)
Massima numero 34882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
23/06/2010; Decisione del
23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Impresa e imprenditore - Imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria - Operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009, connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui alla normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Assoggettamento ad una disciplina derogatoria dell'ordinario procedimento di controllo - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione della soluzione costituzionalmente obbligata, in sede di richiesta di pronuncia sostituiva, o, in caso di richiesta di pronuncia meramente caducatoria, per compromissione dell'interesse tutelato dalla norma censurata - Reiezione.
Impresa e imprenditore - Imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria - Operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009, connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui alla normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Assoggettamento ad una disciplina derogatoria dell'ordinario procedimento di controllo - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione della soluzione costituzionalmente obbligata, in sede di richiesta di pronuncia sostituiva, o, in caso di richiesta di pronuncia meramente caducatoria, per compromissione dell'interesse tutelato dalla norma censurata - Reiezione.
Testo
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, introdotto dall'art. 1, comma 10, del d.l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto ha previsto, per le operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009 tra imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria, una deroga al procedimento di controllo stabilito dalla legge n. 287 del 1990, non é fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, sollevata da una parte privata, per avere i rimettenti chiesto una pronuncia di tipo sostitutivo, omettendo di indicare una soluzione costituzionalmente obbligata, ovvero, qualora si ritenga che abbiano chiesto una pronuncia di mero annullamento, per la conseguente compromissione dell'interesse alla continuità di un servizio pubblico essenziale tutelato dalla norma censurata. Invero, i giudici a quibus deducono che la norma in esame avrebbe «sottratto» all'Autorità «il compito di svolgere il procedimento di cui alla legge n. 287 del 1990» e sostengono che l'accoglimento della questione renderebbe applicabile la disciplina prevista da detta legge. Pertanto, non hanno chiesto nessuna addizione ed il petitum consiste nella richiesta di annullamento della norma, mentre il giudizio di prevalenza dell'interesse dalla stessa tutelato rispetto agli altri interessi in gioco attiene al merito, non all'ammissibilità della questione.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, introdotto dall'art. 1, comma 10, del d.l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto ha previsto, per le operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009 tra imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria, una deroga al procedimento di controllo stabilito dalla legge n. 287 del 1990, non é fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, sollevata da una parte privata, per avere i rimettenti chiesto una pronuncia di tipo sostitutivo, omettendo di indicare una soluzione costituzionalmente obbligata, ovvero, qualora si ritenga che abbiano chiesto una pronuncia di mero annullamento, per la conseguente compromissione dell'interesse alla continuità di un servizio pubblico essenziale tutelato dalla norma censurata. Invero, i giudici a quibus deducono che la norma in esame avrebbe «sottratto» all'Autorità «il compito di svolgere il procedimento di cui alla legge n. 287 del 1990» e sostengono che l'accoglimento della questione renderebbe applicabile la disciplina prevista da detta legge. Pertanto, non hanno chiesto nessuna addizione ed il petitum consiste nella richiesta di annullamento della norma, mentre il giudizio di prevalenza dell'interesse dalla stessa tutelato rispetto agli altri interessi in gioco attiene al merito, non all'ammissibilità della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
23/12/2003
n. 347
art. 4
co. 4
legge
18/02/2004
n. 39
art.
co.
decreto-legge
28/08/2008
n. 134
art. 1
co. 10
legge
27/10/2008
n. 166
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte