Legge - Leggi provvedimento - Ammissibilità - Necessario rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà - Assoggettamento ad uno scrutinio stretto di costituzionalità.
Una disposizione può essere qualificata come «norma-provvedimento» quando incide su un numero determinato e molto limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto, anche in quanto ispirata da particolari esigenze. La legge ordinaria può attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa e tale carattere comporta soltanto che in detta ipotesi la legge deve osservare limiti generali, tra cui il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà, ed è soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità. La legittimità di questo tipo di leggi va, in particolare, valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione. Peraltro, poiché la motivazione non inerisce agli atti legislativi, è sufficiente che detti criteri, gli interessi oggetto di tutela e la ratio della norma siano desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici, fermo restando che il sindacato della Corte sull'eventuale irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore non può spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima.
Sul concetto di «norma-provvedimento», v. le citate sentenze n. 267/2007, n. 429/2002 e n. 2/1997.
Sull'ammissibilità delle leggi-provvedimento, sul necessario rispetto, tra gli altri, del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà e sullo scrutinio stretto di costituzionalità cui sono soggette, v. le citate sentenze n. 137/2009, n. 288/2008, n. 267/2007, n. 12/2006, n. 429/2002, n. 185/1998, n. 153/1997, n. 2/1997, n. 492/1995, n. 347/1995 e n. 66/1992.